– La durata dell’incarico dopo la riforma.

L’amministratore di condominio dura in carica un anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre), se viene riconfermato la durata dell’incarico è sempre limitata all’anno civile, cioè, indipendentemente dalla data di nomina o di riconferma l’amministratore termina il suo incarico il 31 dicembre. Dopo la scadenza rimane in carica per mera prorogatio, ma deve convocare l’assemblea per il rinnovo della carica o per la nomina di un nuovo amministratore (art. 1129 c.c., 1135 c.c., 66 disp. att. c.c.)

E’ passato un poco di acqua sotto i ponti dall’approvazione della legge di riforma del condominio ed emergono le prime evidenti incongruenze della legge. Una legge che avrebbe dovuto essere “pensata” senza fretta.

Un aspetto di queste incoerenze riguarda la durata dell’incarico dell’amministratore di condominio.

L’art. 1129 comma 11 c.c. prevede che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.

Per quanto malamente scritto, e per quanto le interpretazioni di quest’articolo siano innumerevoli, possiamo escludere con certezza che la durata dell’incarico dell’amministratore di condominio sia di due anni!
E non c’è modo di forzare l’articolo in questo senso.
Nemmeno tentando la strada del 1+1: L’amministratore è nominato per 1 anno e poi rinnovato per 1 anno. Totale 2 anni?
Potrebbe essere, se nell’articolo ci fosse l’avverbio “automaticamente”. Ma non c’è e quindi non è “automatico” il rinnovo.
Infatti la legge non parla di rinnovo automatico in modo espresso, ma si riferisce solo ad un generico “rinnovo” e il rinnovo (o la conferma dell’incarico) presuppone un’espressa manifestazione di volontà dell’assemblea, emessa dopo una specifica convocazione sull’argomento. Viceversa, indicare questo come “tacito” rinnovo vorrebbe riconoscere una volontà dell’assemblea senza delibera e senza convocazione dell’assemblea, cosa che il legislatore non ha mai ammesso.

Ecco il punto: non è mai stato eliminato o modificato il procedimento assembleare (alla base della vita del condominio) per la nomina ed l’eventuale riconferma dell’amministratore. Ovvero il procedimento assembleare non è mai stato derogato dal legislatore per nessun motivo e per nessuna materia o argomento.

Inoltre, a sostegno di quanto illustrato, aggiungo che l’art. 1129 comma 2 c.c. precede che “contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale [….] e il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130” in oltre sempre l’art. 1129 comma 14 afferma “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”

Pare evidente che se all’amministratore è richiesto di comunicare i dati personali “ad ogni rinnovo”, il rinnovo deve essere previsto all’ordine del giorno per permettere all’assemblea di deliberare. In altri termini, le indicazioni dell’art. 1129 c.c. possono essere adempiute solo se c’è rinnovo accodato dall’assemblea.
Quindi non esiste rinnovo automatico, ma esiste la possibilità (discrezionale) che l’assemblea riconfermi l’amministratore e solo in caso di riconferma l’amministratore deve fare le predette dichiarazioni (obbligatorie).

Ma allora perché il legislatore ha specificato che l’incarico dell’amministratore si “si intende rinnovato per eguale durata”? Secondo noi questa disposizione significa solo che, in caso di riconferma, la durata è sempre limitata all’anno (che si chiude – inevitabilmente – al 31 dicembre qualunque sia la data in cui è stato deliberato il rinnovo).
Ricordiamo, inoltre, che il ribadire la durata del rinnovo limitata ad un anno (1 gennaio – 31 dicembre) è dovuto anche al fatto che il legislatore concede all’amministratore 180 giorni per presentare il rendiconto e i due termini devono essere coordinati tra loro.

E questa pare una bella conclusione:caro amministratore anche se la legge ti fornisce 180 giorni (dal 31 dicembre) per presentare i rendiconti (e di fatto prorogo il tuo incarico di 180 giorni), questa proroga non è un elemento che deve andare a tuo vantaggio e, soprattutto, non deve andare a danno dei proprietari, perché, in ogni caso, il tuo incarico (rinnovato o meno) termina il 31 dicembre di ogni anno.